Apis mellifera ligustica: novità dalla Regione Lazio

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Importanti novità arrivano dal Consiglio Regionale del Lazio in merito alla tutela e alla salvaguardia dell’Apis mellifera ligustica. Lo scorso mese di agosto si pone come mese importante per l’apicoltura laziale. La Legge Regionale n. 14 dell’11 agosto introduce, infatti, importanti modifiche alla Legge Regionale n. 75 del 21 novembre 1988.

Pur non prevedendo ancora il quadro sanzionatorio di riferimento, le modifiche apportate alla Legge stabiliscono l’impossibilità per gli apicoltori che operano nel Lazio di svolgere attività di selezione e riproduzione di api diverse dall’Apis mellifera ligustica.

Di più: dalla L.R. 75 sparisce il termine “razza”, sostituito dal termine “sottospecie”.

Infine, una novità anche rispetto ai limiti imposti agli apicoltori in merito agli apiari in stato di abbandono e incuria.

Qui puoi scaricare il testo completo e aggiornato della Legge Regionale n. 75

Ma vediamo nel dettaglio le novità, introdotte dall’articolo 70, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Art. 1
(Obiettivi generali)

1bis. La Regione tutela l’apis mellifera autoctona sottospecie ligustica con azioni volte ad assicurarne la conservazione e finalizzate al suo miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale selezionato e riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse da apis mellifera ligustica. La Regione riconosce l’apis mellifera ligustica come bioindicatore, al fine di agevolare l’attivazione di biomonitoraggi ambientali attraverso le api

Art. 2
(Finanziamento)

1. La Regione riconosce a coloro che in forma singola od associata svolgono od intendono svolgere attività di apicoltura nel territorio laziale i benefici previsti per la promozione e lo sviluppo della produzione e la sua valorizzazione nonché la protezione dell’apis mellifera sottospecie ligustica.

1bis. La Regione agevola iniziative idonee all’attivazioni di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori attraverso linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 3
(Programmi di intervento)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta apistica regionale, propone entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per l’ approvazione i programmi di intervento per la tutela e lo sviluppo dell’ apicoltura laziale, che comprendono le seguenti iniziative:

e) acquisto, allevamento di api regine di apis mellifera ligustica selezionate a norma del decreto ministeriale 27 marzo 1951;

Art. 7
(Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della produzione di miele)

5 bis. L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

Legge Regionale n. 75 del 21 novembre 1988


Attribuzione foto di copertina

 

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