Novità per l’etichettatura del miele

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Il decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 prevede che l’etichettatura ambientale divenga obbligatoria su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Il decreto prescrive che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI, per dare le opportune informazioni ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi e per facilitarne il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e il conferimento in raccolta differenziata. Un importante passo avanti per una corretta raccolta differenziata.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una nota di chiarimento per rispondere ai dubbi e per chiarire le difficoltà interpretative che, in questi mesi, le imprese hanno incontrato in merito all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Questo aggiornamento è disponibile al seguente link: https://www.etichettaconai.com/documenti/nota-di-chiarimenti-del-ministero-della-transizione-ecologica-sulletichettatura-ambientale-degli-imballaggi/

Successivamente, il 30 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”. Il provvedimento prevede, all’articolo 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, e la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte. Resta invece l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/97/CE. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente responsabilità dei produttori.

Trovate maggiori informazioni qui:

https://www.conai.org/notizie/dl-milleproroghe-sospeso-obbligo-etichettatura-ambientale-imballaggi-fino-al-30-giugno-2022/

Abbiamo tempo, dunque, ma per non farci trovare impreparati vediamo quali sono gli adempimenti previsti per le etichette a partire dal 1° luglio 2022.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) fornisce utili indicazioni sulle informazioni minime obbligatorie che devono essere apposte su tutti i tipi di imballaggi:

  • la tipologia di imballaggio, scritta per esteso o con una rappresentazione grafica (es bottiglia, lattina…)
  • il codice identificativo del materiale dellʼimballaggio: si tratta di un codice alfanumerico che indica il materiale di cui è composta ogni componente separabile manualmente dell’imballaggio[1] (i codici si possono richiedere al fornitore dell’imballaggio)
  • Il gruppo di materiale di riferimento (vetro, metallo, plastica ecc.) e l’indicazione del tipo di raccolta differenziata/indifferenziata
  • Non è invece obbligatorio riportare il codice del materiale di cui è costituita l’etichetta, perché non è separabile manualmente dall’imballaggio.

Per quanto riguarda i colori da utilizzare per indicare il tipo di materiale, le linee guida di riferimento sono quelle della UNI 11686, che prevede questi colori:

BLU = CARTA
MARRONE = ORGANICO
GIALLO = PLASTICA RICICLABILE
TURCHESE = METALLI
VERDE = VETRO
GRIGIO = INDIFFERENZIATO

Oltre alle informazioni obbligatorie, sull’etichetta ambientale si possono inserire anche altre informazioni facoltative che supportino il consumatore finale nello svolgimento della raccolta differenziata: ad esempio informazioni sulla riciclabilità, asserzioni sul contenuto di riciclato, eventuali marchi di certificazione dei contenuti di riciclato, adesione a CONAI ecc.

Dove riportare le informazioni
Le informazioni, richieste dal decreto, potranno essere riportate:

  • sulle singole componenti separabili manualmente (per il miele: vaso in vetro e tappo);
  • sul corpo principale dell’imballaggio (vaso in vetro);
  • sull’etichetta (scelta più leggibile da parte del consumatore)

L’etichettatura deve essere SEMPRE chiara e leggibile. A questo proposito, è utile fare riferimento all’articolo 13 del Regolamento UE 1169/2011

Per informazioni e chiarimenti si può consultare il nuovo sito CONAI dedicato all’etichettatura ambientale degli imballaggi: https://www.etichetta-conai.com/.

 

[1] si considera separabile manualmente una parte che l’utente può separare completamente dal corpo principale, con il solo utilizzo delle mani e senza ricorrere a strumenti o utensili.

 

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